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Sez. 1, Sentenza n. 1124 del 06/02/1997 (Rv. 502246 - 01)

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA | Opposizione ex art. 3 R.D. n. 639 del 1910 e separata impugnativa, innanzi a distinto giudice, del provvedimento sanzionatorio - Litispendenza - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 1997-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502246-01

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA

Non è configurabile identità di "petitum" e di " causa petendi" (e non ricorrono - quindi - i presupposti della "litispendenza") fra un giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale (art. 3 R.D. 14 aprile 1910, n. 639) tendente all'accertamento negativo dell'inesistenza del credito dell'Amministrazione, ed un giudizio in cui si faccia valere - invece - (art. 22, legge 24 novembre 1981, n. 689) l'azione (costitutiva) di impugnazione del provvedimento sanzionatorio. D'altronde non si rende possibile dichiarare la "continenza" tra due giudizi pendenti in grado diverso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)