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Sez. 2, Sentenza n. 713 del 02/04/1964 (Rv. 300995 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNCIA DI NUOVA OPERA - LEGITTIMAZIONE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - NELLE DUE FASI DEL PROCEDIMENTO.*
Stato
decisa il 1964-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/300995-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNCIA DI NUOVA OPERA - LEGITTIMAZIONE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - NELLE DUE FASI DEL PROCEDIMENTO.*

Nel procedimento di denuncia di nuova opera, la legittimazione passiva deve essere riferita alle due differenti fasi di cui esso consta. Nella prima fase, legittimato passivo e l'autore dell'opera oggetto della denuncia, qualunque sia il titolo per cui agiscè nella fase di merito, la legittimazione passiva si determina, invece, dalla Azione proposta, secondo le regole generali per cui il legittimato passivo si identifica in colui che e il destinatario del comando dettato dalla norma invocata dall'attorè per lo schema legale dell'Azione proposta, legittimato passivo e, quindi, l'autore dello spoglio o della turbativa, se il denunciante agisce in possessorio, il proprietario o il titolare del diritto reale, se il denunciante agisce in petitorio, con la conseguenza che, in questa fase, possono eventualmente correggersi gli errori e le deficienze in cui sia incorso nella prima fase il denunciante, il quale puo fare intervenire nel giudizio il vero o gli altri legittimati passivi.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 688

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)