Sez. U, Sentenza n. 4135 del 16/10/1989 (Rv. 463851 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ED AGEVOLATA - PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE - ANNULLAMENTO - IMPUGNAZIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ED AGEVOLATA - PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE - ANNULLAMENTO - IMPUGNAZIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
In tema di edilizia residenziale pubblica, il provvedimento di annullamento dell'assegnazione, emesso a norma dell'art. 15 del d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035 per l'originario difetto dei prescritti requisiti, quale la titolarità di un reddito annuo superiore al limite di legge, integra espressione di poteri autoritativi, nell'ambito della fase pubblicistica inerente alla assegnazione dell'alloggio. Ne consegue che la domanda con cui l'assegnatario denunci l'illegittimità di detto provvedimento, anche in via d'opposizione avverso il rilascio in base allo stesso intimatogli, spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo, perché si ricollega a posizioni di interesse legittimo, e perché, inoltre, la norma eccezionale di cui all'art. 11 tredicesimo comma del citato decreto, sulla devoluzione al pretore dell'opposizione avverso il provvedimento di decadenza dall'assegnazione, non può essere estesa ad ipotesi diverse da quella espressamente contemplata. (V 4571/88, mass n 459480; (V 1350/87, mass n 450823).*
Riferimenti normativi: DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 11 CORTE COST., DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)