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Sez. L, Sentenza n. 2257 del 17/03/1990 (Rv. 466026 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - DOMANDA PROPOSTA NELLA FORMA DEL RITO DEL LAVORO - DEPOSITO DEL RICORSO - INSUFFICIENZA - NOTIFICAZIONE DEL MEDESIMO - IDONEITÀ.*
Stato
decisa il 1990-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466026-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - DOMANDA PROPOSTA NELLA FORMA DEL RITO DEL LAVORO - DEPOSITO DEL RICORSO - INSUFFICIENZA - NOTIFICAZIONE DEL MEDESIMO - IDONEITÀ.*

L'effetto interruttivo della prescrizione esige, per la propria produzione, che il debitore abbia conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore; e, pertanto, in ipotesi di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, detto effetto non si produce con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito, ma con la notificazione di questo al convenuto. (V 2290/87, mass n 451498).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)