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Sez. 1, Sentenza n. 1000 del 10/05/1982 Cc. (dep. 13/07/1982) Rv. 154583 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE A DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - GRAVI CONDIZIONI DI SALUTE - RILEVANZA - CONDIZIONI: CURE ESPLETABILI SOLO IN ISTATO DI LIBERTÀ - FATTISPECIE: SINDROME DEPRESSIVA CONSEGUENTE ALLO STATO DI CARCERAZIONE.*
Stato
decisa il 1982-05-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/154583-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE A DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - GRAVI CONDIZIONI DI SALUTE - RILEVANZA - CONDIZIONI: CURE ESPLETABILI SOLO IN ISTATO DI LIBERTÀ - FATTISPECIE: SINDROME DEPRESSIVA CONSEGUENTE ALLO STATO DI CARCERAZIONE.*

La legge n. 152/1975 consente la concessione del beneficio della libertà provvisoria anche nei casi in cui esso è vietato, ai detenuti, che si trovino in condizioni di salute particolarmente gravi. È però necessario che le condizioni di salute del detenuto in istato di custodia preventiva siano e tali da non poter essere adeguatamente curate, se non nello stato di libertà del soggetto. (nella specie la Cassazione ha escluso che la sindrome depressiva conseguente o dipendente dallo stato di carcerazione possa integrare l'ipotesi eccezionale prevista dalla legge, affermando che essa non è uno stato patologico particolarmente grave, ma una condizione psicologica intimamente ed in genere necessariamente connessa con lo stato di detenzione). (Conf mass n 153303/82; (Conf mass n 152166/82 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 278, Legge 22/05/1975 num. 152 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)