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Sez. 1, Sentenza n. 472 del 08/03/1982 Cc. (dep. 21/04/1982) Rv. 153303 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - GRAVI CONDIZIONI DI SALUTE DELL'IMPUTATO - CARATTERE DECISIVO AI FINI DELLA CONCESSIONE DEL BENEFICIO - RAVVISABILITÀ - CONDIZIONE - MOTIVI.*
Stato
decisa il 1982-03-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/153303-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - GRAVI CONDIZIONI DI SALUTE DELL'IMPUTATO - CARATTERE DECISIVO AI FINI DELLA CONCESSIONE DEL BENEFICIO - RAVVISABILITÀ - CONDIZIONE - MOTIVI.*

Lo stato di salute dell'imputato, che, di norma, ha carattere sussidiario in tema di concessione della libertà provvisoria, assume valore decisivo, a seguito della normativa vigente, qualora sia di tale gravità da non consentire le cure necessarie nel regime detentivo. In questo caso, risulta obiettivamente escluso ogni pericolo per gli interessi tutelati dall'ordinamento giuridico ed identificati nelle cautele processuali e nelle esigenze di tutela della collettività. (V mass n 151520).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 278, Legge 22/05/1975 num. 152 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 15/12/1979 num. 625 art. 8, Legge 06/02/1980 num. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)