Sez. 4, Sentenza n. 8671 del 03/05/1988 Ud. (dep. 05/08/1988) Rv. 179027 - 01
PROVA PENALE - PERIZIA - AMMISSIONE - ACCERTAMENTI IMPLICANTI COGNIZIONI SCIENTIFICHE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
PROVA PENALE - PERIZIA - AMMISSIONE - ACCERTAMENTI IMPLICANTI COGNIZIONI SCIENTIFICHE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
L'Obbligo di disporre la perizia per acquisire al processo accertamenti indispensabili ai fini della decisione sussiste solo quando una soluzione esatta del problema proposto in giudizio non possa altrimenti essere conseguita se non ricorrendo all'ausilio di persona fornita di particolari cognizioni in determinate scienze o arti. Qualora, invece, il giudice debba utilizzare correnti conoscenze di carattere tecnico ovvero risolvere non difficili quesiti, affrontabili anche mediante il ricorso alle proprie cognizioni, non sussiste alcun dovere di dar corso all'esperimento peritale. (fattispecie in tema di tempi di avvistamento di un ostacolo da parte di automobilista e di conseguenti spazi di frenata dell'autoveicolo). (Conf mass n 163303; (Conf mass n 154162).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 317 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)