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Sez. L, Sentenza n. 10969 del 27/05/2015 (Rv. 635529 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE | Dipendente titolare di posizione organizzativa - Retribuzione di risultato - Erogazione - Condizioni - Mancata costituzione del nucleo di valutazione - Rilevanza - Limiti.
Stato
decisa il 2015-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635529-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE

Nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, gli artt. 9 e 10 del c.c.n.l. del comparto regioni-autonomie locali del 31 marzo 1999, attribuisce ai dipendenti assegnatari di posizioni organizzative una retribuzione di risultato, la cui erogazione è subordinata alla valutazione positiva dell'Amministrazione circa il raggiungimento di obiettivi gestionali previamente programmati, sicché il lavoratore non può rivendicare il riconoscimento dell'emolumento ove ometta di indicare l'obiettivo assegnatogli e l'avvenuto conseguimento dello stesso, senza che assuma rilievo, in tale evenienza, la mancata costituzione, da parte dell'ente, di un nucleo di valutazione del risultato.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 31/03/1999 art. 9, Contr. Coll. 31/03/1999 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)