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Sez. L, Sentenza n. 155 del 05/01/1995 (Rv. 489568 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Rinuncia ad uno dei motivi - Potere del difensore - Atto sottoscritto dalla parte o mandato speciale al difensore - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489568-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

La rinuncia ad uno dei motivi del ricorso per cassazione, in quanto attenente alla valutazione tecnica circa le più opportune modalità di svolgimento dell'impugnazione e non implicante atto di disposizione del diritto in contesa, rientra nei poteri del difensore, e, pertanto, non deve farsi con atto sottoscritto dalla parte né il difensore stesso ha bisogno di un mandato speciale, come invece prescritto dall'art. 390 cod. proc. civ. per la rinuncia al ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 390

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)