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Sez. 1, Sentenza n. 9237 del 07/06/2012 (Rv. 622720 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE | Notificazione nelle forme previste dagli artt. 140 e 143 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2012-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622720-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE

In tema di notificazione, il vano esperimento delle forme previste dall'art. 145, primo e secondo comma, cod. proc. civ. per la notificazione degli atti processuali alle persone giuridiche consente l'utilizzazione delle forme previste dagli artt. 140 e 143 cod. proc. civ., purché la notifica sia fatta alla persona fisica che rappresenta l'ente e non già all'ente in forma impersonale; inoltre, quella prevista dall'art. 140 cod. proc. civ. è ammissibile se il recapito della predetta persona fisica è noto, ma sul luogo non si rinvengono persone alle quali consegnare il plico, e quella prevista dall'art. 143 cod. proc. civ. è ammissibile nel caso di irreperibilità della persone fisica medesima.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 145, Legge 28/12/2005 num. 263 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)