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Sez. 5, Sentenza n. 3643 del 21/01/1999 Ud. (dep. 19/03/1999) Rv. 213536 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE | Diniego delle attenuanti generiche - Applicazione di sanzione sostitutiva della pena detentiva - Incompatibilità - Sussistenza - Esclusione - Ragione: diversa funzione degli istituti.
Stato
decisa il 1999-01-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213536-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE

Non esiste incompatibilità tra il diniego delle attenuanti generiche e l'applicazione, ex art. 53 legge 24 novembre 1981, n.689, di una sanzione sostitutiva della pena detentiva data la diversità di funzione dei due istituti: le attenuanti generiche attengono alla determinazione della pena al fine di un più congruo adeguamento della stessa al caso concreto in relazione a non preventivabili situazioni che incidono sull'apprezzamento della gravità del reato e della capacità a delinquere dell'imputato; le misure sostitutive tendono invece al reinserimento sociale del condannato. Sicché ben può un giudizio prognostico favorevole sulla concedibilità della misura sostitutiva essere formulato anche nei confronti di un soggetto che, in relazione alla entità del fatto criminoso commesso, non sia ritenuto meritevole delle attenuanti generiche.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis, Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)