Sez. 3, Sentenza n. 37814 del 06/06/2013 Ud. (dep. 16/09/2013) Rv. 256979 - 01
PENA - IN GENERE | In genere.
PENA - IN GENERE
Incorre nel vizio di motivazione e nella violazione degli artt. 53 e 58 della legge n. 689 del 1981 il giudice di secondo grado che, investito di motivi d'appello nei quali si chiede la conversione della pena detentiva breve in pena pecuniaria ex art. 53 della stessa legge, non fornisca adeguata motivazione del diniego. (Nella specie la corte d'appello aveva risposto al motivo inerente la conversione della pena con la formula "tenuto conto della natura del reato, non si ritengono sussistenti i presupposti per l'applicazione della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria").
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)