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Sez. L, Sentenza n. 279 del 15/01/1987 (Rv. 450025 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - COMPUTO - "SPATIUM DELIBERANDI" - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE - INTERESSI SUL CREDITO PREVIDENZIALE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1987-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450025-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - COMPUTO - "SPATIUM DELIBERANDI" - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE - INTERESSI SUL CREDITO PREVIDENZIALE - DECORRENZA.*

Il sistema pensionistico vigente attribuisce all'INPS uno "spatium deliberandi" al fine di calcolare e liquidare il credito del pensionato (artt. 46 e 47 DPR n. 639 del 1970 e art. 7 della legge n. 533 del 1973); ne deriva che gli interessi sul credito previdenziale, anche se sorto a seguito di pronuncia della Corte costituzionale dichiarativa dell'illegittimità della norma (art. 1 DPR n. 488 del 1968, nella parte in cui limitava l'aumento delle pensioni a quelle aventi una decorrenza anteriore al 1 maggio 1968), che ne impediva il riconoscimento, decorrono dalla data di reiezione implicita od esplicita della domanda amministrativa, e non già in concomitanza con l'insorgenza dell'obbligazione principale. (V 3438/86, mass n 446397; (V 1583/83, mass n 426417; (V 5929/80, mass n 409722).*

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1968 num. 488 art. 1 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 639 art. 46 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)