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Sez. 3, Sentenza n. 3392 del 08/03/2001 (Rv. 544584 - 01)

INDUSTRIA - IDROCARBURI (OLII MINERALI E COMBUST. LIQUIDI E GASSOSI) - DISTRIBUTORI DI CARBURANTI (POMPE DI BENZINA) | Concessionario del servizio - Affidamento a terzi della gestione dell'impianto - Previsione pattizia della facoltà di recesso - Validità.
Stato
decisa il 2001-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544584-01

INDUSTRIA - IDROCARBURI (OLII MINERALI E COMBUST. LIQUIDI E GASSOSI) - DISTRIBUTORI DI CARBURANTI (POMPE DI BENZINA)

Con riguardo al contratto atipico con il quale il concessionario del servizio di distribuzione di carburanti affida a terzi la gestione di un impianto - contratto nel quale al comodato gratuito degli impianti si affianca il rapporto di somministrazione in esclusiva dei prodotti petroliferi -, le speciali disposizioni di cui agli artt. 16 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745 (conv. in legge 18 dicembre 1970, n. 1034) e 19 del d.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, nel prevedere una durata minima del rapporto (novennale) per assicurare la convenienza economica della gestione, non comportano la nullità della pattuizione, del tutto legittima secondo i principi generali, della facoltà bilaterale di recesso libero, entro un periodo di tempo determinato, in esito a reciproche valutazioni di opportunità circa la definitiva prosecuzione del rapporto, che rispondono ad un interesse non solo del gestore ma anche del concessionario, stante, fra l'altro, la solidale responsabilità di entrambi per l'adempimento degli obblighi fiscali connessi alla gestione e sanzionati anche con la decadenza di quest'ultimo dalla concessione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1373, Decreto Legge 26/10/1970 num. 745 art. 16 CORTE COST., Legge 18/12/1970 num. 1034 CORTE COST., DPR 27/10/1971 num. 1269 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)