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Sez. L, Sentenza n. 1513 del 27/02/1990 (Rv. 465573 - 01)

INDUSTRIA - IDROCARBURI - DISTRIBUTORI DI CARBURANTI (POMPE DI BENZINA) - CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO - AFFIDAMENTO A TERZI DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO - PATTO DI PROVA - VALIDITÀ - LICENZA DI ESERCIZIO A NOME DEL GESTORE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1990-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465573-01

INDUSTRIA - IDROCARBURI - DISTRIBUTORI DI CARBURANTI (POMPE DI BENZINA) - CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO - AFFIDAMENTO A TERZI DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO - PATTO DI PROVA - VALIDITÀ - LICENZA DI ESERCIZIO A NOME DEL GESTORE - IRRILEVANZA.*

Con riguardo al contratto atipico con il quale il concessionario del servizio di distribuzione di carburanti affida a terzi la gestione di un impianto, non è affetta da nullità la stipulazione (per iscritto ex art. 2096 cod. civ., non soggetta a specifica approvazione scritta ex art. 1341 cod. civ.) del patto di prova, non ostandovi né la configurazione del gestore come parte economicamente più debole, né le speciali Disposizioni di cui agli artt. 16 del d.l. n. 745 del 1970 e 19 del d.P.R. n. 1269 del 1971 atteso che queste si limitano a prevedere una durata minima del rapporto (novennale) per assicurare la convenienza economica della gestione, senza escludere la pattuizione (del tutto legittima secondo i principi generali) della facoltà bilaterale di recesso libero, entro un periodo di tempo predeterminato, in esito a reciproche valutazioni di opportunità circa la definitiva prosecuzione del rapporto, che rispondono ad un interesse non solo del gestore ma anche del concessionario, stante, fra l'altro, la solidale responsabilità di entrambi per l'adempimento degli obblighi fiscali connessi alla gestione e sanzionati anche con la "decadenza" di questo ultimo dalla concessione. La validità di detta pattuizione non viene meno neppure con riguardo al comportamento del concessionario medesimo ove lo stesso abbia curato il rilascio della licenza di Esercizio a nome del gestore, trovando tale condotta causa e giustificazione nell'esigenza di adeguarsi a specifiche previsioni di legge non eludibili neanche durante il periodo di prova. (V 224/85, mass n 438448; (V 26957/83, mass n 427543).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Regio Decr. 20/07/1934 num. 1303 art. 25, Legge 02/07/1957 num. 474 art. 1, Legge 02/07/1957 num. 474 art. 3, Decreto Legge 26/10/1970 num. 745 art. 16 CORTE COST., Legge 18/12/1970 num. 1034 CORTE COST., DPR 27/10/1971 num. 1269 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)