Sez. 5, Sentenza n. 12515 del 26/08/2002 (Rv. 557086 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - MOTIVO DEL RICORSO - PER QUESTIONI DI FATTO | Avviso di accertamento di maggior valore - Congruità del valore attribuito all'immobile - Mancata prova - Accertamento in fatto della Commissione Tributaria Centrale - Ammissibilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - MOTIVO DEL RICORSO - PER QUESTIONI DI FATTO
In tema di contenzioso tributario, ove il contribuente contesti la legittimità della pretesa del fisco, spetta alla amministrazione finanziaria dimostrare la congruità del valore da essa attribuito all'immobile nell'avviso di accertamento e la non congruità del valore indicato dal contribuente. Il mancato assolvimento di siffatto onere probatorio da parte dell'Ufficio non comporta peraltro l'automatica caducazione dell'atto impositivo perché alle Commissioni Tributarie compete un potere di estimazione in forza del quale esse non sono affatto obbligate a confermare od annullare "in toto" l'avviso di accertamento, ma possono anche ritoccare i valori indicati dall'amministrazione, nel caso in cui gli stessi abbiano finito con il risultare errati od indimostrati.
Riferimenti normativi: Legge 26/10/1972 num. 636 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)