Sez. 3, Sentenza n. 3438 del 21/10/1969 (Rv. 343534 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - IMMEDIATO E DIRETTO - DANNO MEDIATO E INDIRETTO - RISARCIBILITA - CONDIZIONI - DANNO CONSISTENTE NELLA PERDITA DELLA CLIENTELA SUBITO DAL COMPRATORE A CAUSA DEI VIZI DELLE COSE DA LUI ACQUISTATE PER RIVENDERLE - RISARCIBILITA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - IMMEDIATO E DIRETTO - DANNO MEDIATO E INDIRETTO - RISARCIBILITA - CONDIZIONI - DANNO CONSISTENTE NELLA PERDITA DELLA CLIENTELA SUBITO DAL COMPRATORE A CAUSA DEI VIZI DELLE COSE DA LUI ACQUISTATE PER RIVENDERLE - RISARCIBILITA.*
L'Obbligo del risarcimento del danno e normalmente limitato alle sole conseguenze immediate e dirette dell'inadempimento medesimo, mentre i danni mediati e indiretti sono risarcibili solo quando, secondo i principi della regolarita causale, ne siano un effetto normale. Una componente del danno per l'inadempimento o per il ritardo e il mancato conseguimento di vantaggi che il regolare svolgimento dei rapporti avrebbe comportato, mediante gli strumenti giuridici idonei a procurare un ulteriore guadagno. Il danno consistente nella perdita della clientela subita dal compratore, per effetto dei vizi delle cose da lui acquistate per rivenderle, e una conseguenza dell'inadempimento del venditore ed e pienamente risarcibile. (sulla prima parte, Conf 1358-67, massima n 327963 sul resto, V 2403-66, massima n 324654).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 1493, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1494
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)