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Sez. 3, Sentenza n. 3438 del 21/10/1969 (Rv. 343534 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - IMMEDIATO E DIRETTO - DANNO MEDIATO E INDIRETTO - RISARCIBILITA - CONDIZIONI - DANNO CONSISTENTE NELLA PERDITA DELLA CLIENTELA SUBITO DAL COMPRATORE A CAUSA DEI VIZI DELLE COSE DA LUI ACQUISTATE PER RIVENDERLE - RISARCIBILITA.*
Stato
decisa il 1969-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/343534-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - IMMEDIATO E DIRETTO - DANNO MEDIATO E INDIRETTO - RISARCIBILITA - CONDIZIONI - DANNO CONSISTENTE NELLA PERDITA DELLA CLIENTELA SUBITO DAL COMPRATORE A CAUSA DEI VIZI DELLE COSE DA LUI ACQUISTATE PER RIVENDERLE - RISARCIBILITA.*

L'Obbligo del risarcimento del danno e normalmente limitato alle sole conseguenze immediate e dirette dell'inadempimento medesimo, mentre i danni mediati e indiretti sono risarcibili solo quando, secondo i principi della regolarita causale, ne siano un effetto normale. Una componente del danno per l'inadempimento o per il ritardo e il mancato conseguimento di vantaggi che il regolare svolgimento dei rapporti avrebbe comportato, mediante gli strumenti giuridici idonei a procurare un ulteriore guadagno. Il danno consistente nella perdita della clientela subita dal compratore, per effetto dei vizi delle cose da lui acquistate per rivenderle, e una conseguenza dell'inadempimento del venditore ed e pienamente risarcibile. (sulla prima parte, Conf 1358-67, massima n 327963 sul resto, V 2403-66, massima n 324654).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 1493, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1494

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)