diritto.io

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20303 del 25/09/2014 (Rv. 632383 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - IN GENERE | Separazione tra coniugi - Spese di mantenimento dei figli sostenute dal coniuge affidatario - Precetto intimato per l'adempimento - Opposizione - Competenza - Determinazione in ragione del valore della causa - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632383-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - IN GENERE

In caso di opposizione a precetto intimato per l'adempimento degli obblighi di natura patrimoniale imposti al coniuge in sede di separazione (nella specie, obbligo del coniuge non affidatario di contribuire alle spese di mantenimento dei figli sostenute dal coniuge affidatario), la competenza va determinata in ragione del valore della causa secondo i criteri ordinari, trattandosi di controversia diversa da quella concernente il regolamento dei rapporti tra coniugi ovvero la modifica delle condizioni della separazione, rientrante nella competenza funzionale del tribunale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 17, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 706, Cod. Proc. Civ. art. 710 CORTE COST., Cod. Civ. art. 337 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)