Sez. 1 - , Sentenza n. 1161 del 18/01/2017 (Rv. 643493 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - IN GENERE | Spese straordinarie relative ai figli sostenute dal coniuge affidatario - Obbligo di rimborso dell’altro coniuge - Controversia relativa - Competenza - Determinazione in applicazione dei normali criteri - Obbligo del giudice di procedere alla determinazione delle spese indeterminate - Necessità.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - IN GENERE
In materia di separazione personale dei coniugi, la controversia relativa al rimborso della quota parte delle spese straordinarie relative ai figli, sostenute dal coniuge affidatario, non è solo soggetta agli ordinari criteri di competenza, in quanto diversa da quella concernente il regolamento dei rapporti tra coniugi, ma, ove le somme non risultino previamente determinate o determinabili, in base al titolo e con un semplice calcolo aritmetico, è anche caratterizzata dalla necessità di un accertamento circa l’insorgenza dell’obbligo di pagamento e dell’esatto ammontare della spesa, da effettuarsi in comparazione con quanto stabilito dal giudice della separazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)