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Sez. 1, Sentenza n. 1531 del 16/06/1964 (Rv. 302198 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - VIZI DELLA VOLONTA - AZIONE DI ANNULLAMENTO - CONVALIDA - CODICE CIVILE DEL 1865 E CODICE CIVILE VIGENTE - DISCIPLINA RISPETTIVA.*
Stato
decisa il 1964-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/302198-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - VIZI DELLA VOLONTA - AZIONE DI ANNULLAMENTO - CONVALIDA - CODICE CIVILE DEL 1865 E CODICE CIVILE VIGENTE - DISCIPLINA RISPETTIVA.*

A differenza del cod. civ. del 1865(il quale regolava la convalida tacita del contratto annullabile con criterio formalistico, perche considerava efficace, oltre l'esecuzione totale, quella della maggior parte dell'obbligazione (art. 1309, 2 comma), l'art. 1444, 2 comma, cod. civ. vig., rimette alla discrezione del giudice la valutazione del significato di un'esecuzione parziale, anche di una parte minima, purche, per l'importanza sostanziale che riveste, contenga ed esprima la volonta di convalidare il contratto. (Cfr. 3203-60' 565-57' 480-56).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1444

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)