Sez. 2, Sentenza n. 5860 del 06/11/1981 (Rv. 416594 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - AZIONE DI ANNULLAMENTO - CONVALIDA DEL CONTRATTO ANNULLABILE - REQUISITI - CODICE CIVILE DEL 1865 - DIFFERENZA.*
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - AZIONE DI ANNULLAMENTO - CONVALIDA DEL CONTRATTO ANNULLABILE - REQUISITI - CODICE CIVILE DEL 1865 - DIFFERENZA.*
A differenza del codice civile del 1865 (che regolava la convalida tacita del contratto annullabile con criterio formalistico, perché considerava efficace, oltre l'esecuzione totale, quella della maggior parte dell'obbligazione (art. 1309, secondo comma), l'art. 1444, secondo comma, cod. civ. vigente rimette alla discrezione del giudice la valutazione del significato di un'esecuzione parziale, anche di una parte minima, purché, per l'importanza sostanziale che riveste, contenga ed esprima la volontà di convalidare il contratto. (V 2738/70, mass n 349205; (Conf 1531/64, mass n 302198).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1444
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)