Sez. 4, Sentenza n. 45431 del 20/11/2001 Cc. (dep. 20/12/2001) Rv. 220726 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - ABBANDONO DI PERSONE MINORI O INCAPACI | Casa privata di cura - Insufficienza delle strutture - Responsabilità del titolare e dell'amministratore - Sussistenza - Fondamento. .
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - ABBANDONO DI PERSONE MINORI O INCAPACI
In tema di abbandono di persone minori o incapaci, configura il reato di cui all'art. 591 cod. pen. la condotta dei responsabili dell'assistenza di soggetti ricoverati presso una casa di cura e di riposo privata (nella specie: titolare, amministratore di fatto e medico di base dell'istituzione assistenziale non convenzionata) i quali non pongono rimedio alla evidente insufficienza e inadeguatezza delle strutture assistenziali, atteso che la norma in questione tutela il valore etico-sociale della sicurezza della persona, e pertanto ogni situazione di pericolo o abbandono, anche solo parziale, dei soggetti minori o incapaci impone la piena attivazione del titolare dell'obbligo giuridico a protezione del bene garantito.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 591
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)