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Sez. 2 - , Ordinanza n. 20113 del 24/09/2020 (Rv. 659138 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Sentenza d'inammissibilità dell'appello per difetto di notifica - Omesso esame di un avviso di ricevimento relativo alla notifica - Ricorso per cassazione - Esclusione - Revocazione ordinaria - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-09-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659138-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO

In tema d'impugnazioni, la parte che lamenti che il giudice d'appello abbia dichiarato inammissibile il gravame, sull'erroneo presupposto della non corretta notifica del suo atto introduttivo, ha l'onere di impugnare la sentenza con la revocazione ordinaria e non col ricorso per cassazione, ove l'errore dipenda da una falsa percezione della realtà ovvero da una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile (nella specie, l'omesso esame dell'avviso di ricevimento), la quale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo, che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e che in nessun modo coinvolga l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)