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Sez. 3 - , Sentenza n. 14610 del 26/05/2021 (Rv. 661554 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Omesso esame di un fatto sostanziale o processuale - Deducibilità come vizio motivazionale e violazione di norma processuale - Configurabilità - Deducibilità in cassazione come errore revocatorio - Improponibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2021-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661554-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

L'omesso esame di un fatto sostanziale o processuale (nella specie, la circostanza della mera non ritualità della notificazione del ricorso) può dare luogo ad un vizio motivazionale o alla violazione di norma processuale, ma non integra un errore revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. che viceversa consiste nella viziata percezione o nella falsa supposizione (espressa e mai implicita) dell'esistenza o inesistenza di un fatto sostanziale o processuale, non controverso fra le parti, la cui esistenza o inesistenza è incontrastabilmente esclusa o positivamente stabilita, dagli atti o documenti della causa.

Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)