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Sez. 2, Sentenza n. 1904 del 15/07/1964 (Rv. 302708 - 01)

COMPETENZA CIVILE - ACCESSORIETA - DOMANDE ACCESSORIE - NAZIONE - DOMANDA DI RISARCIMENTO DANNI - ACCESSORIETA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1964-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/302708-01

COMPETENZA CIVILE - ACCESSORIETA - DOMANDE ACCESSORIE - NAZIONE - DOMANDA DI RISARCIMENTO DANNI - ACCESSORIETA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*

Una domanda deve ritenersi accessoria rispetto ad un'altra solo quando essa sia legata a questa ultima da un vincolo di assoluta subordinazione, in modo da essere priva di autonomia propria, come nel caso di domande, cumulate in unico processo, dirette ad ottenere l'accertamento dell'illecito (stillicidio) e la condanna al ripristino della situazione alterata mediante esecuzione in Forma specifica (costruzione di una grondaia). La domanda di risarcimento dei danni, pur muovendo dal comune presupposto della illiceita del fatto dannoso, configura una pretesa autonoma e distinta dalla richiesta di rimozione della causa del danno e non puo sottrarsi al cumulo con questa, ai fini della Determinazione della Competenza per valore.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 31 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)