diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 666 del 31/01/1986 Cc. (dep. 11/03/1986) Rv. 172103 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE - PERICOLOSITÀ SOCIALE - RIFERIMENTO ALL'IMMORALITÀ, ALLA PREDISPOSIZIONE AL DELITTO ED AL TENORE DI VITA - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1986-01-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/172103-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE - PERICOLOSITÀ SOCIALE - RIFERIMENTO ALL'IMMORALITÀ, ALLA PREDISPOSIZIONE AL DELITTO ED AL TENORE DI VITA - LEGITTIMITÀ.*

Ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione (nella specie sorveglianza speciale), la pericolosità da prendere in considerazione è quella sociale in senso lato comprendente sia la semplice immoralità (non costituente reato), che l'accertata predisposizione al delitto e la presunta vita delittuosa di una persona nei cui confronti non sia stata raggiunta una prova certa di reità. (Conf mass n 165500).*

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)