Sez. 1, Sentenza n. 666 del 31/01/1986 Cc. (dep. 11/03/1986) Rv. 172103 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE - PERICOLOSITÀ SOCIALE - RIFERIMENTO ALL'IMMORALITÀ, ALLA PREDISPOSIZIONE AL DELITTO ED AL TENORE DI VITA - LEGITTIMITÀ.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE - PERICOLOSITÀ SOCIALE - RIFERIMENTO ALL'IMMORALITÀ, ALLA PREDISPOSIZIONE AL DELITTO ED AL TENORE DI VITA - LEGITTIMITÀ.*
Ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione (nella specie sorveglianza speciale), la pericolosità da prendere in considerazione è quella sociale in senso lato comprendente sia la semplice immoralità (non costituente reato), che l'accertata predisposizione al delitto e la presunta vita delittuosa di una persona nei cui confronti non sia stata raggiunta una prova certa di reità. (Conf mass n 165500).*
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)