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Sez. 5 - , Sentenza n. 9614 del 05/04/2019 (Rv. 653650 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | ICI - Esenzione - Società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro - Presupposti.
Stato
decisa il 2019-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653650-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

L'esenzione dall'ICI prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 per le associazioni sportive dilettantistiche può essere estesa, in quanto alle stesse equiparate ai sensi dell'art. 90 della l. n. 289 del 2002, alle società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro, salvo che, al di là della veste formale, queste ultime svolgano in concreto attività commerciale avente scopo lucrativo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 20/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1 lett. I) CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 90 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)