Sez. 5 - , Ordinanza n. 1568 del 26/01/2021 (Rv. 660243 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Immobili destinati esclusivamente ad attività sportive - Federazione sportiva nazionale - Svolgimento di attività organizzativa e gestionale - Requisito oggettivo esentativo - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE
In tema di ICI, spetta l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504 del 1992 - prevista, tra l'altro, per immobili destinati esclusivamente ad attività sportive - anche sugli immobili utilizzati da federazione sportiva nazionale (nella specie Federazione Italiana Vela, riconosciuta dal CONI) per lo svolgimento di attività di tipo organizzativo o gestionale, non potendo considerarsi come meramente strumentale rispetto all'esercizio, in via diretta e non mediata, della pratica sportiva, ma identificandosi essa stessa come attività sportiva regolamentata.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/07/1999 num. 242, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 87 com. 1 lett. C
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)