Sez. 5, Sentenza n. 15618 del 07/11/2002 (Rv. 558301 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - IN GENERE | Oggetto dell'imposta - Compravendita nei territori soggetti al regime tavolare - Assoggettabilità ad imposta in assenza di iscrizione del diritto nel libro fondiario - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - IN GENERE
In tema di imposta di registro, nelle zone in cui vige il sistema dei libri fondiari di cui al R.D. 28 marzo 1929, n. 499, l'iscrizione tavolare, quale "modus adquirendi", ha valore costitutivo, per cui il consenso manifestato dalle parti nella stipulazione di un atto traslativo di un diritto reale su immobili, cui non abbia fatto seguito l'iscrizione tavolare, non è di per sè sufficiente a produrre il trasferimento del diritto. Pertanto, la compravendita di un immobile nel regime tavolare, in assenza dell'iscrizione del diritto nel libro fondiario ai sensi dell'art. 2 del citato R.D. n. 499 del 1929, non è assoggettabile ad imposta (proporzionale) di registro, non essendosi ancora verificato il momento impositivo, coincidente con quello in cui si verifica l'effettivo trasferimento della proprietà.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/03/1929 num. 499 art. 2, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 1 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)