Sez. 5, Sentenza n. 3415 del 08/03/2001 (Rv. 544603 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - OGGETTO DELL'IMPOSTA | Compravendita nei territori soggetti al regime tavolare - Assoggettabilità ad I.N.V.I.M. in assenza di iscrizione del diritto nei libri fondiari - Esclusione.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - OGGETTO DELL'IMPOSTA
Nelle zone in cui vige il sistema dei libri fondiari di cui al R.D. 28 marzo 1929 n. 499, l'iscrizione tavolare, quale modus adquirendi, ha valore costitutivo, per cui il consenso manifestato dalle parti nella stipulazione di un atto traslativo di un diritto reale su immobili, cui non abbia fatto seguito l'iscrizione tavolare, non è di per sè sufficiente a produrre il trasferimento del diritto. Pertanto, la compravendita di un immobile nel regime tavolare, in assenza della iscrizione del diritto nel libro fondiario ai sensi dell'art. 2 del citato R.D. n. 499/1929, non è assoggettabile ad I.N.V.I.M., non essendosi ancora verificato il momento impositivo coincidente con quello in cui si verifica l'effettivo trasferimento della proprietà.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 2 CORTE COST., Regio Decr. 28/03/1929 num. 499 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)