Sez. 1, Sentenza n. 316 del 10/02/1970 (Rv. 345188 - 01)
FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA ALL'INCANTO - SOSPENSIONE - POTERE DEL GIUDICE DELEGATO - CONDIZIONI - ESIGUITA DEL PREZZO OFFERTO - LIMITI - EMISSIONE DEL DECRETO DI TRASFERIMENTO.*
FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA ALL'INCANTO - SOSPENSIONE - POTERE DEL GIUDICE DELEGATO - CONDIZIONI - ESIGUITA DEL PREZZO OFFERTO - LIMITI - EMISSIONE DEL DECRETO DI TRASFERIMENTO.*
Nell'esecuzione immobiliare di beni facenti parte dell'attivo del fallimento, l'art 108, terzo comma, della legge fallimentare conferisce al giudice delegato il potere di sospendere il procedimento di vendita, qualora, in base al suo discrezionale apprezzamento, ritenga che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto. Il detto potere puo essere esercitato finche non sia stato emanato il decreto di trasferimento di cui all'art 586 cod proc civ, il quale, a causa dei suoi effetti traslativi, segna il limite temporale oltre cui tale Esercizio non e piu consentito.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Legge Falliment. art. 108, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 108
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)