Sez. U, Ordinanza n. 16319 del 19/11/2002 (Rv. 558601 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Azione di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale della p.a. - Proposizione anteriormente al 10 agosto 2000, data di entrata in vigore dell'art. 7 della legge n. 205 del 2000 - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
L'azione di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale - che costituisce una forma di responsabilità aquiliana - nei confronti di un ente pubblico in relazione a procedura di affidamento di appalto pubblico, se proposta anteriormente al 10 agosto 2000 - data di entrata in vigore dell'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, attributivo al giudice amministrativo della giurisdizione esclusiva nella materia considerata -, deve intendersi riservata, alla stregua della normativa previgente (applicabile "ratione temporis", ex art. 5 cod. proc. civ.), alla cognizione del giudice ordinario, non essendo in contestazione atti o provvedimenti della procedura, o relativi all'individuazione del contraente a seguito dell'aggiudicazione, o all'aggiudicazione stessa, ma unicamente l'ingiustificato recesso dalle trattative a seguito di una condotta ritenuta non conforme al precetto della buona fede, nell'irrilevanza della qualificazione in termini di diritto o di interesse legittimo della situazione soggettiva dedotta in discussione come fonte del lamentato danno ingiusto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1337, Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)