Sez. U, Sentenza n. 4108 del 16/06/1983 (Rv. 429060 - 01)
SPORT - FEDERAZIONI SPORTIVE - FEDERAZIONE ITALIANA MOTONAUTICA - PERSONALE DIPENDENTE CON FUNZIONI AMMINISTRATIVE PRESSO GLI UFFICI CENTRALI - RAPPORTO DI IMPIEGO PUBBLICO - CONFIGURABILITÀ - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA.*
SPORT - FEDERAZIONI SPORTIVE - FEDERAZIONE ITALIANA MOTONAUTICA - PERSONALE DIPENDENTE CON FUNZIONI AMMINISTRATIVE PRESSO GLI UFFICI CENTRALI - RAPPORTO DI IMPIEGO PUBBLICO - CONFIGURABILITÀ - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA.*
La controversia inerente a prestazioni lavorative subordinate in favore della federazione italiana motonautica, con mansioni amministrative presso gli uffici centrali della federazione medesima, investe un rapporto di pubblico impiego, e spetta conseguentemente al alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo, tenuto conto della qualità di ente pubblico non economico del comitato Olimpico nazionale italiano (C.o.N.I.), del quale le federazioni sportive sportive nazionali sono (con autonoma ma eguale personalità pubblica) organi, nonché del fatto che l'art. 14 della legge 23 marzo 1981 n. 91 (recante norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti) prevede la Costituzione di rapporti di lavoro privatistici con le suddette federazioni nazionali solo nei diversi casi di attività tecniche e sportive e di attività amministrative presso gli uffici periferici. (V 6637/81, mass n 417493; (V 1352/80, mass n 404880).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 20/03/1975 num. 70 art. 1, DPR 26/05/1976 num. 411 CORTE COST., Legge 23/03/1981 num. 91 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)