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Sez. U, Sentenza n. 1352 del 27/02/1980 (Rv. 404880 - 01)

SPORT - CONI - COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO - PRESTAZIONI LAVORATIVE EFFETTUATE CON CONTINUITA, SUBORDINAZIONE E RETRIBUZIONE PREDETERMINATA A FAVORE DEL CONI O DELLA FEDERAZIONE MEDICO-SPORTIVA - IMPIEGO PUBBLICO - SUSSISTENZA - FORMALE ATTO DI NOMINA - MANCANZA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1980-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404880-01

SPORT - CONI - COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO - PRESTAZIONI LAVORATIVE EFFETTUATE CON CONTINUITA, SUBORDINAZIONE E RETRIBUZIONE PREDETERMINATA A FAVORE DEL CONI O DELLA FEDERAZIONE MEDICO-SPORTIVA - IMPIEGO PUBBLICO - SUSSISTENZA - FORMALE ATTO DI NOMINA - MANCANZA - IRRILEVANZA.*

Con riguardo a prestazioni lavorative effettuate, con continuita, vincolo di subordinazione e retribuzione predeterminata, in favore di un ente pubblico non economico, o di un suo organo, quali, rispettivamente, il CONI e la federazione medico-sportiva, la ricorrenza di un rapporto di pubblico impiego, come tale devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, non richiede necessariamente un formale atto di nomina, ovvero un atto scritto equipollente, da cui emerga la volonta dell'ente di inserire il dipendente nella propria organizzazione, ma postula esclusivamente che le prestazioni medesime siano date e ricevute nell'ambito di detta organizzazione e per i fini pubblicistici del datore di lavoro, si da realizzare, in concreto, l'indicato inserimento. (V 6170/79).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)