Sez. 2, Sentenza n. 10456 del 02/07/2003 (Rv. 564736 - 01)
TRANSAZIONE - FORMA | Forma scritta - Transazione con oggetto diverso da diritti su beni immobili - Forma scritta - Necessità - Esclusione - Mandato o ratifica a transigere - Forma - Requisiti.
TRANSAZIONE - FORMA
Tenuto conto che in tema di transazione la forma scritta è richiesta soltanto quando la stessa abbia ad oggetto controversie relative a rapporti giuridici concernenti beni immobili, diritti reali immobiliari o altri rapporti assimilati, l'esistenza del mandato a transigere e della ratifica di transazioni aventi ad oggetto controversie relative a rapporti obbligatori, per i quali non è richiesta la forma scritta, può essere desunta da elementi presuntivi e per quanto riguarda la ratifica anche da facta concludentia, quale il comportamento del "dominus negotii", che dimostri l'approvazione dell'operato di chi abbia agito a suo nome pur in assenza di poteri rappresentativi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1967, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1392, Cod. Civ. art. 1399
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)