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Sez. 3, Sentenza n. 1181 del 27/01/2012 (Rv. 621321 - 01)

TRANSAZIONE - FORMA | Transazione relativa a rapporti obbligatori - Mandato o ratifica a transigere - Forma scritta - Necessità - Esclusione - Ratifica "per facta concludentia" - Ammissibilità - Condizioni - Contratto concluso da un "falsus procurator" - Pagamento di parte di corrispettivo dovuto dal "dominus" in base al contratto - Ratifica dell'intero contratto - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621321-01

TRANSAZIONE - FORMA

In tema di transazione, l'esistenza del mandato a transigere o della ratifica di transazione avente ad oggetto controversie relative a rapporti obbligatori, per i quali non è richiesta la forma scritta - necessaria, invece, se la controversia, in relazione alla quale essa interviene, ha ad oggetto rapporti giuridici concernenti beni immobili o diritti reali immobiliari - può essere desunta da elementi presuntivi, e, per quanto riguarda la ratifica, anche da "facta concludentia", quale il comportamento del "dominus negotii", che dimostri l'approvazione dell'operato di chi abbia agito a suo nome, pur in assenza di poteri rappresentativi. Ne consegue che il pagamento di parte della somma spettante alla controparte, sulla base di un contratto concluso da un "falsus procurator" di colui che l'ha corrisposta, implica la ratifica dell'intero contratto e non della sola parte eseguita, poiché l'esecuzione, anche parziale, manifesta la volontà del "dominus" di avvalersi degli effetti negoziali della transazione, che non è nulla se la causa è lecita (art. 1972, primo comma, cod. civ.) e se sussistono i requisiti previsti dall'art. 1325 cod. civ. .

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1392, Cod. Civ. art. 1399, Cod. Civ. art. 1967, Cod. Civ. art. 1972

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)