Sez. L, Sentenza n. 8074 del 17/08/1998 (Rv. 518092 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE | Illeciti amministrativi - Applicabilità della legge del tempo della loro commissione - Sanzioni in materia di collocamento dei lavoratori - Deroga a detto principio ex art. 1, comma secondo, legge n. 608 del 1996 di sanatoria di effetti di decreti legge non convertiti - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE
In materia di illeciti amministrativi, il principio dell'assoggettamento del comportamento oggetto di considerazione alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole (si tratti sia di illeciti amministrativi derivanti da depenalizzazione, sia di illeciti tali "ab origine") non è derogato, riguardo alla materia del collocamento dei lavoratori, dalla disposizione di sanatoria dell'art. 1, secondo comma, legge 28 novembre 1996 n. 608, che, in riferimento a taluni decreti legge decaduti per mancata conversione, tra cui i D.L. n. 494 del 1994, 674 del 1994 e 105 del 1995, ha previsto che restino validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base degli elencati decreti legge, non attuando, così, alcuna sanatoria rispetto alle infrazioni al collocamento ordinario o speciale commesse in epoca anteriore all'entrata in vigore dei medesimi decreti, come confermato sul piano logico dalla circostanza che anche la tempestiva conversione dei decreti legge non avrebbe comportato la sottrazione alla sanzione amministrativa delle infrazioni anteriori ai decreti stessi.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 08/08/1994 num. 494, Decreto Legge 09/12/1994 num. 674, Decreto Legge 07/04/1995 num. 105, Legge 28/11/1996 num. 608 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 01/10/1996 num. 510 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)