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Sez. 1, Sentenza n. 1127 del 06/02/1997 (Rv. 502248 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE | Principi di legalità, irretroattività e di divieto di applicazione analogica - Applicabilità - Conseguenze - Assoggettamento del comportamento alla legge del tempo del suo verificarsi - Entrata in vigore della disciplina più favorevole, posteriormente alla data di commissione del fatto, ma anteriormente all'emanazione dell'ordinanza ingiunzione - Irrilevanza - Applicazione analogica dei principi di cui all'art. 2, comma secondo e terzo cod. pen. - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502248-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE

In materia di illeciti amministrativi, l'adozione dei principi di legalità, di irretroattività e di divieto di applicazione dell'analogia, risultanti dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981, comporta l'assoggettamento del comportamento oggetto di considerazione, alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole, sia che si tratti di illeciti amministrativi derivanti da depenalizzazione, sia che essi debbano considerarsi tali "ab origine", senza che rilevi in contrario la circostanza che la più favorevole disciplina, posteriore alla data del commissione del fatto, sia entrata in vigore anteriormente all'emanazione dell'ordinanza per il pagamento della sanzione pecuniaria, e senza che possano trovare applicazione analogica, attesa la differenza qualitativa delle situazioni considerate, gli opposti principi di cui all'art. 2, commi secondo e terzo, cod. pen.; principi i quali, recando deroga alla regola generale dell'irretroattività della legge, possono, al di fuori della materia penale, trovare applicazione solo nei limiti in cui siano espressamente richiamati dal legislatore.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)