Sez. 1, Sentenza n. 22067 del 20/02/2025 Cc. (dep. 12/06/2025) Rv. 288280-01
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE | Immobile destinato ad abitazione familiare - Richiesta di sospensione del pagamento dei canoni di locazione - Competenza - Giudice che procede - Impugnazione della decisione - Opposizione dinanzi al medesimo giudice con le forme dell'incidente di esecuzione - Impugnabilità per cassazione del provvedimento - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE
La competenza a decidere in prima istanza sulla richiesta di sospensione del pagamento dei canoni di locazione di un immobile destinato ad abitazione familiare sottoposto a sequestro preventivo da parte del giudice per le indagini preliminari in procedimenti relativi a delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. è del giudice che procede, la cui decisione può essere
opposta, ai sensi degli art. 666 e 667, comma 4, cod. proc. pen., dinanzi allo stesso giudice che lo ha emesso, il cui ulteriore provvedimento può essere impugnato con ricorso per cassazione.
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 40 com. 2, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 104 bis com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 279 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 590 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 91, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)