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Sez. 6, Sentenza n. 25375 del 04/04/2023 Cc. (dep. 13/06/2023) Rv. 284884 - 01

IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITA') | Misure di prevenzione personali - Richiesta di riabilitazione - Provvedimento della corte di appello - Mezzo di impugnazione - Opposizione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2023-04-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/284884-01

IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITA')

Il provvedimento con cui la corte di appello decide - "de plano" o all'esito di irrituale anticipazione del contraddittorio in udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. - sull'istanza di riabilitazione relativa a misure di prevenzione personali ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è impugnabile mediante opposizione. (In applicazione del principio, la Corte, riqualificato come opposizione il ricorso presentato avverso detto provvedimento, ha disposto la trasmissione degli atti al giudice "a quo").

Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 70, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)