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Sez. 5 - , Ordinanza n. 24535 del 18/10/2017 (Rv. 646676 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | - Soprattasse e pene pecuniarie - Cause di non punibilità ex artt. 1 della l. n. 423 del 1995 e 6, comma 3, del d.lgs n. 472 del 1997 - Rapporto - Presupposti.
Stato
decisa il 2017-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646676-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In materia di violazioni di leggi tributarie, l'art. 1 della l. n. 423 del 1995, il quale prevede la sospensione della riscossione delle soprattasse e delle pene pecuniarie (per omesso, insufficiente o ritardato versamento d'imposta) qualora la violazione consegua alla condotta illecita, penalmente rilevante, dei professionisti indicati nella legge citata che abbiano agito in costanza del loro mandato professionale, va interpretato - al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento ed in coerenza con quanto previsto dal sopravvenuto art. 6 del d.lgs. n. 472 del 1997, norma di carattere più generale rispetto alla precedente - nel senso che non solo in fase di riscossione ma anche in sede contenziosa la non punibilità del contribuente possa essere dimostrata attraverso la prova, il cui onere grava su quest'ultimo, di aver fornito al professionista incaricato, denunziato all’Autorità giudiziaria, la provvista di quanto dovuto all’Erario e di avere vigilato sul puntuale adempimento del mandato, non occorrendo il rispetto degli ulteriori adempimenti procedurali previsti dalla citata l. n. 423 (istanza di sospensione da parte del contribuente con allegazione della denuncia del reato all'Autorità giudiziaria).

Riferimenti normativi: Legge 11/10/1995 num. 423 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 6 CORTE COST., Legge 08/05/1998 num. 146

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)