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Sez. 6, Sentenza n. 908 del 17/04/1969 Ud. (dep. 24/06/1969) Rv. 111966 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - IN GENERE - CONCUSSIONE FRAUDOLENTA E TRUFFA AGGRAVATA - CRITERIO DISCRETIVO.*
Stato
decisa il 1969-04-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/111966-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - IN GENERE - CONCUSSIONE FRAUDOLENTA E TRUFFA AGGRAVATA - CRITERIO DISCRETIVO.*

La distinzione fra concussione fraudolenta e truffa aggravata dalla qualita di pubblico ufficiale dell'agente poggia sulla efficacia che abbia avuto, nel meccanismo di produzione dell'evento, l'abuso della qualita o della funzione pubblica, tal che se l'abuso sia stato determinante o di preminente importanza si ha concussione, mentre, se sia stato meramente accessorio ed abbia soltanto agevolato la dazione o la promessa dell'indebito, si ha truffa aggravata (nel concorso, in quest'ultima ipotesi, degli artifici o raggiri, che, per l'ipotizzazione della concussione fraudolenta, non sono indispensabili, bastando la semplice menzogna cui abbia dato autorevole avallo la qualita rivestita e la pubblica funzione esercitata dal soggetto attivo). (V 108375, 108122, anno 1968, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 com. 9 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 640, Cod. Proc. Pen. art. 317 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)