Sez. 6, Sentenza n. 1163 del 10/11/1997 Ud. (dep. 29/01/1998) Rv. 209774 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI UFFICIO IN CASI NON PREVEDUTI SPECIFICAMENTE DALLA LEGGE | Nuova fattispecie di abuso introdotta dalla legge 16 luglio 1997, n. 234 - Differenze rispetto al testo previgente - Elemento materiale - Abuso di poteri o di funzioni non concretantesi nella formale violazione di norme legislative o regolamentari - Perdurante rilevanza ai fini della integrazione della fattispecie - Esclusione - Fattispecie di uso della utenza telefonica del comune da parte del segretario comunale nell'ambito dell'attività a lui autonomamente attribuita di levata dei protesti.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI UFFICIO IN CASI NON PREVEDUTI SPECIFICAMENTE DALLA LEGGE
A seguito della nuova formulazione della fattispecie di abuso di ufficio ad opera della legge 16 luglio 1997, n. 234, che ha novellato l'art. 323 cod. pen., il reato in questione non può configurarsi se non in presenza di "violazione di norma di legge o di regolamento" (ovvero di una omissione del dovere di astenersi ricorrendo un interesse proprio dell'agente o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti). Ne consegue che è stata espunta dall'area della rilevanza penale ogni ipotesi di abuso di poteri o di funzioni non concretantesi nella formale violazione di norme legislative o regolamentari o del dovere di astensione. Non è quindi più consentito al giudice penale di entrare nell'ambito della discrezionalità amministrativa, che il legislatore ha ritenuto, anche per esigenze di certezza del precetto penale, di sottrarre a tale sindacato. (Fattispecie in cui un segretario comunale era accusato di avere usato l'utenza telefonica del Comune nell'ambito dell'attività di levata dei protesti, e quindi per scopi che, per quanto estranei ai compiti istituzionali dell'ente locale, erano pur sempre relativi all'esercizio di una autonoma funzione pubblica connessa in base alla legge 12 giugno 1973, n. 349, alla qualità di segretario comunale rivestita dall'agente: la S.C., in applicazione del principio di diritto di cui sopra, ha ritenuto difettare nella specie l'elemento della violazione di legge o di regolamento, essendo solo configurabile una forma di eccesso di potere, non più penalmente rilevante). (Sulla struttura della nuova figura di abuso, vedi Cass., sez. VI, sent. n. 1392, u.p. 17 ottobre 1997, P.M. in proc. Vitarelli ed altri, in corso di massimazione; sulla configurabilità del peculato d'uso nel caso di utilizzo da parte del pubblico ufficiale di una utenza telefonica per scopi privati, v. Cass., sez. VI, sent. n. 875, u.p. 24 giugno 1997, Guida).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 323 CORTE COST., Legge 16/07/1997 num. 234 art. 1 CORTE COST., Legge 12/06/1973 num. 349 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)