Sez. 5, Sentenza n. 2907 del 22/12/1998 Ud. (dep. 03/03/1999) Rv. 212694 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI UFFICIO IN CASI NON PREVEDUTI SPECIFICAMENTE DALLA LEGGE | Nuova formulazione dell'art 323 cod. pen. introdotta dalla legge 16 luglio 1997 n. 234 - Successione delle leggi penali nel tempo - Condotta scritta agli imputati - Verifica della riconducibilità della stessa alla nuova formulazione - Struttura della nuova norma incriminatrice - Elementi di differenziazione rispetto al testo previgente - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI UFFICIO IN CASI NON PREVEDUTI SPECIFICAMENTE DALLA LEGGE
In tema di abuso di ufficio, la nuova normativa introdotta dalla legge 16 luglio 1997 n. 234 prevede che il delitto(concepito come reato di evento che si consuma con la realizzazione di ingiusto vantaggio o danno patrimoniale) possa realizzarsi solo attraverso violazione di legge o di regolamento, ovvero per mancata astensione in caso di presenza di un interesse proprio o di un congiunto. Non è più pertanto penalmente sanzionato l'abuso che, in concreto, non si traduca in un vantaggio patrimoniale, ovvero in un ingiusto danno patrimoniale. (Nella fattispecie, la Corte ha escluso che il comportamento del sindaco, che avrebbe fatto uso strumentale dei suoi poteri, omettendo di trasmettere alla competente autorità una denunzia, restituendola al denunziante e, quindi, facendo assumere dalla giunta una delibera favorevole a quest'ultimo per tacitarlo, integri gli estremi del "nuovo" delitto di cui all'art. 323 cod. pen.).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 323 CORTE COST., Legge 16/07/1997 num. 234 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)