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Sez. 3, Sentenza n. 3765 del 19/11/1969 (Rv. 344045 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - RISARCIMENTO DEL DANNO - PRESUPPOSTO - REIEZIONE DELLA DOMANDA DI RISOLUZIONE - DOMANDA DI RISARCIMENTO - INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1969-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/344045-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - RISARCIMENTO DEL DANNO - PRESUPPOSTO - REIEZIONE DELLA DOMANDA DI RISOLUZIONE - DOMANDA DI RISARCIMENTO - INFONDATEZZA.*

Secondo i principi generali sulla responsabilita per inadempimento (art 1453 cod civ in relazione all'art 1218 cod civ) il risarcimento dei danni presuppone un'inadempienza imputabile, con la conseguenza che - ove debba respingersi la domanda di risoluzione del contratto per Mancanza di colposita dell'inadempimento o per la scarsa importanza di esso, viene meno il presupposto per l'accoglimento della domanda accessoria di risarcimento. (Conf 2724-68, massima n 335303).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)