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Sez. 1, Sentenza n. 2724 del 29/07/1968 (Rv. 335303 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - RISARCIMENTO DEL DANNO - PRESUPPOSTO - REIEZIONE DELLA DOMANDA DI RISOLUZIONE - DOMANDA PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO - INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1968-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335303-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - RISARCIMENTO DEL DANNO - PRESUPPOSTO - REIEZIONE DELLA DOMANDA DI RISOLUZIONE - DOMANDA PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO - INFONDATEZZA.*

Secondo i principi generali sulla responsabilita per inadempimento (art. 1453 in relazione all'art. 1218 cod.civ.., il risarcimento del danno presuppone un inadempimento imputabile, con la conseguenza che, allorquando sia da rigettare la domanda di risoluzione del contratto per Mancanza di colposita nell'inadempimento o per la scarsa importanza di esso, viene meno il presupposto per l'accoglimento della domanda accessoria di risarcimento. (V. 1645-62).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)