Sez. L, Sentenza n. 7731 del 29/03/2007 (Rv. 596160 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE | Correttezza e buona fede - Regole - Applicabilità - Limiti - Fattispecie relativa a domanda di dipendente dell'ufficio legale di una società privata per l'adibizione alle funzioni di patrocinio dinanzi alle magistrature superiori.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE
In tema di qualifiche dei prestatori di lavoro, la violazione dei principi della correttezza (art. 1175 cod. civ.) e della buona fede (art. 1375 cod. civ.) si configura solo nell'ipotesi in cui vengano lesi diritti soggettivi già riconosciuti in base a norme di legge, riguardando le modalità di adempimento degli obblighi a tali diritti correlati. Le stesse regole non valgono, invece, a configurare obblighi aggiuntivi che non trovino, ai sensi dell'art. 1173 cod. civ., la loro fonte nel contratto, nel fatto illecito o in ogni altro atto o fatto idoneo a produrlo in conformità dell'ordinamento giuridico. (Nella specie, la S.C., rigettando il ricorso, ha confermato, sulla scorta dell'enunciato principio, la sentenza impugnata che aveva respinto la domanda di un dipendente di una società privata con la qualifica di capo ufficio del ruolo legale per il riconoscimento del diritto ad essere adibito alle funzioni di patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, siccome ritenute corrispondenti alla superiore qualifica di "avvocato cassazionista legalmente conseguita", e tanto anche sul presupposto che la pretesa si basava su un insussistente collegamento organico funzionale tra gli "status professionali degli avvocati" e le qualifiche spettanti nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato con l'azienda).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1339, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)