Sez. L, Sentenza n. 7053 del 24/03/2009 (Rv. 607423 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE | Principi di correttezza e buona fede - Violazione - Riferibilità a lesione di diritti soggettivi già esistenti - Necessità - Fondamento - Fattispecie relativa a procedura di designazione del personale dirigenziale successiva alla trasformazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale in ente pubblico economico.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE
In tema di qualifiche dei prestatori di lavoro, la violazione dei principi della correttezza (art. 1175 cod. civ.) e della buona fede (art. 1375 cod. civ.) si configura solo nell'ipotesi in cui vengano lesi diritti soggettivi già riconosciuti in base a norme di legge, riguardando le modalità di adempimento degli obblighi a tali diritti correlati. Le stesse regole non valgono, invece, a configurare obblighi aggiuntivi che non trovino, ai sensi dell'art. 1173 cod. civ., la loro fonte nel contratto, nel fatto illecito o in ogni altro atto o fatto idoneo a produrlo in conformità dell'ordinamento giuridico. (Nella specie, la S. C., nel rigettare il ricorso, ha confermato la sentenza impugnata che, con adeguata motivazione priva di vizi logici, aveva ritenuto che il comportamento aziendale nelle operazioni di designazione dei nuovi dirigenti successive alla trasformazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale in ente pubblico economico fosse conforme ai criteri prefissati atteso che la verifica della professionalità era stata effettuata in base all'allegato "curriculum" e l'obbligo di motivazione, limitato alle scelte operate tra le professionalità interne, era stato soddisfatto, senza che - in ragione della natura privatistica del rapporto di lavoro e del correlato vincolo fiduciario che lega il dirigente al datore di lavoro - potesse ritenersi sussistente un obbligo da parte dell'azienda di porre in essere una procedura selettiva per il conferimento di posizioni dirigenziali o di privilegiare, con una riserva di posti, il personale interno).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1173, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 21/12/1996 num. 665 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)