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Sez. 6, Sentenza n. 1595 del 21/12/1970 Ud. (dep. 11/03/1971) Rv. 117085 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - CIRCOSTANZE - INAPPLICABILITA DELL'ATTENUANTE DELLA RIPARAZIONE DEL DANNO.*
Stato
decisa il 1970-12-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/117085-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - CIRCOSTANZE - INAPPLICABILITA DELL'ATTENUANTE DELLA RIPARAZIONE DEL DANNO.*

Il reato di falso in atto pubblico e un reato di pericolo, per la cui sussistenza non e necessaria la lesione o la messa in pericolo di beni o interessi di natura patrimoniale, ma e sufficiente la semplice offesa della fede pubblica, bene immateriale non valutabile economicamente. Ne consegue che non e applicabile l'attenuante di cui alla prima ipotesi dell'art 62 n 6 cod pen al predetto reato, che, a differenza del falso in scrittura privata, non e suscettibile di causare un danno risarcibile. Ne puo parlarsi di produzione di danno nella ipotesi che il falso in atto pubblico serva ad eseguire od occultare un reato che offenda il patrimonio, perche in tale caso il danno attiene a quest'ultimo reato e non al delitto di falso in atto pubblico. (contra 103902, anno 1967' per l'applicabilita della seconda ipotesi dell'art 62 n 6 al falso in atto pubblicò V 105179, anno 1967, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST., Cod. Pen. art. 476 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)