Sez. L, Sentenza n. 4411 del 06/07/1981 (Rv. 415105 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - MANCANZA - ESTENSIONE DELL'AMBITO SOGGETTIVO DEL PROCESSO OLTRE IL LIMITE MINIMO DI UTILITA CONSEGUIBILE DALLA PARTE - POTERE DISCREZIONALE DI QUEST'ULTIMA - FATTISPECIE IN TEMA DI RIMBORSO DI DIFFERENZE PERCENTUALI DELLE QUOTE CAPITARIE RICEVUTE DA MEDICI SECONDO LA RIPARTIZIONE OPERATA DALLA CASA DI CURA DATRICE DI LAVORO CONSIDERATA DAI GIUDICI DEL MERITO LITISCONSORTE NECESSARIA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - MANCANZA - ESTENSIONE DELL'AMBITO SOGGETTIVO DEL PROCESSO OLTRE IL LIMITE MINIMO DI UTILITA CONSEGUIBILE DALLA PARTE - POTERE DISCREZIONALE DI QUEST'ULTIMA - FATTISPECIE IN TEMA DI RIMBORSO DI DIFFERENZE PERCENTUALI DELLE QUOTE CAPITARIE RICEVUTE DA MEDICI SECONDO LA RIPARTIZIONE OPERATA DALLA CASA DI CURA DATRICE DI LAVORO CONSIDERATA DAI GIUDICI DEL MERITO LITISCONSORTE NECESSARIA.*
Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, la partecipazione di piu soggetti al giudizio instaurato nei confronti di taluno di essi e necessaria allorche l'Azione tende alla Costituzione o al mutamento di un rapporto plurisoggettivo unico oppure all'adempimento di una prestazione inscindibile incidente su una situazione giuridicamente comune a piu soggetti, si da escludere che, senza il contraddittorio di tutte le parti interessate all'esito del giudizio, la sentenza da emanare possa avere alcuna pratica utilita per taluna di esse. Al di fuori di tali ipotesi, invece, il titolare dell'Azione non puo essere costretto ad estendere l'ambito soggettivo del processo oltre il limite minimo di utilita che, sulla base dell'apprezzamento discrezionale del proprio interesse, egli intende conseguire con la sentenza invocata. (nella specie, in cui l'attore, medico, aveva domandato ad altro sanitario il rimborso di alcune differenze percentuali delle quote capitarie percepite secondo la ripartizione operata dalla casa di cura datrice di lavoro di entrambi, e stata cassata la sentenza che aveva attribuito alla clinica la qualita di litisconsorte necessario). (Conf 1473/75, mass n 375051).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)